CORONAVIRUS: ordinanza della Regione Lazio N. Z00004 dell’8 marzo 2020

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Con l’ordinanza N. Z00004 dell’8 marzo 2020 con oggetto: “Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate alle persone provenienti dalle zone indicate dal DPCM 8 marzo 2020 e rientranti nella Regione Lazio e ulteriori misure di prevenzione” la Regione Lazio emana nuove restrizioni per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.
In particolare la REGIONE LAZIO ha stabilito:

  • CHE Tutte le persone che nei quattordici giorni precedenti alla data dell’8 Marzo hanno fatto ingresso, stanno facendo o faranno ingresso nella Regione Lazio provenienti dalla Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l’obbligo;
  • CHE tale circostanza DEVE ESSERE COMUNICATA al numero unico regionale 800 118 800;
  • CHE GLI INTERESSATI DA TALE CIRCOSTANZA DEVONO osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
  • CHE le disposizioni di cui sopra non si applicano nel caso in cui le persone provenienti dalle zone geografiche menzionate siano operatori SSR laziali.
  • CHE In caso di comparsa dei sintomi, la persona deve:
    1) avvertire immediatamente i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e l’operatore di Sanità pubblica che attiva presso il domicilio la procedura di esecuzione del test;
    2) indossare la mascherina chirurgica;
    3) rimanere nella sua stanza con la porta chiusa, in attesa di un eventuale trasferimento in ospedale.
  • CHE i concessionari di servizio di trasporto aereo, ferroviario e autostradale DEVONO acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unità di Crisi regionale i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle tratte provenienti da Milano o dalle Province succitate.
  • CHE l’attività di PISCINE, PALESTRE E CENTRI BENESSERE è sospesa fino a nuove disposizioni.

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